L’ Ordinanza del TAR che riporta la democrazia in FISE.
Ecco in anteprima l’ Ordinanza del TAR del Lazio che restituisce ad Antonella Dallari ed al suo Consiglio Direttivo la conduzione della FISE a partire dal 10 Luglio 2014.
N. 01972/2014 REG.PROV.CAU.
N. 04633/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4633 del 2014, proposto dai sig.ri Antonella Dallari, Amos Cisi, Renata Raineri, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli, Paolo Canonaco, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;
contro
nei confronti di
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della decisione n. 8/14 dell’Alta Corte di Giustizia sportiva con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dai ricorrenti avverso la delibera n. 1491/13 del coni avente ad oggetto la proposta di proroga per un ulteriore semestre del commissariamento della federazione italiana sport equestri
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Coni – Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di Gianfranco Ravà;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso proposto avverso la decisione n.8 del 18 marzo 2014, con la quale l’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni ha respinto l’atto introduttivo del giudizio e l’atto di motivi aggiunti, proposti dalla sig.ra Dallari e dai sig.ri Cisi e Raineri rispettivamente avverso la delibera del Consiglio nazionale del Coni n. 1491 del 10 luglio 2013 – con la quale era stata disposta la nomina dell’avv. Gianfranco Ravà quale commissario straordinario della Fise e la nomina dei vice commissari – e la successiva delibera dello stesso Consiglio nazionale del Coni n. 1501 del 19 dicembre 2014 – con la quale era stata disposta la proroga del commissariamento della Fise per ulteriori sei mesi;
Ritenuto di rinviare alla fase del merito l’esame delle eccezioni sollevate dalle parti resistenti;
Vista la sentenza di questa sezione n. 9993 del 22 novembre 2013 – che aveva accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Antonella Dallari e dai sig.ri Amos Cisi, Renata Raineri, Piergiuseppe Migliorini e Stefano Romiti avverso la decisione n. 19 del 27 giugno 2013, con la quale l’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni aveva accolto il ricorso proposto dal Circolo Ippico Uccellina ASD avverso le operazioni elettorali che avevano condotto all’elezione del presidente della Federazione Italiana Sport Equestri in esito all’assemblea federale del 10 settembre 2012 e per l’effetto ne ha disposto l’annullamento;
Considerato che avverso detta sentenza è stato proposto appello principale ed appello incidentale, senza peraltro chiederne la sospensione degli effetti;
Considerato che non è dubbio, in punto di fatto, che la Fise versa in una grave situazione amministrativo contabile;
Considerato che la proroga del commissariamento, disposta per ulteriori sei mesi, è già iniziata ed ha avuto corso per oltre la metà del suo termine;
Ritenuto, in sede di comparazione di interessi, prevalente l’interesse pubblico alla conclusione di questo ulteriore periodo di proroga che il Commissario dovrà utilizzare per portare a termine il mandato che era stato conferito per un periodo iniziale di sei mesi (seppure con previsione di possibile proroga), termine stimato sufficiente dal Coni – che ben conosceva la grave situazione in cui versava la Fise – perché il commissario esaurisse i compiti affidatigli;
Considerato infatti che il commissariamento è un fatto eccezionale che il Coni non può reiteratamente prorogare, dovendo l’amministrazione della Federazione essere affidata agli organi democraticamente eletti;
Considerato pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, anche nella considerazione, rilevante in questa sede, che pende l’appello avverso la sentenza di questa sezione n. 9993 del 22 novembre 2013.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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